Immobile cointestato al 50% tra marito e moglie in
comunione dei beni. Nel contratto di locazione devono essere indicati
entrambi i locatori o può esserne indicato soltanto uno?
Non viene pubblicato un documento di prassi (circolare,
risoluzione) per ogni casistica. La maggior parte dei dubbi si risolve
infatti con le disposizioni normative a carattere generale e in base
alle esigenze del caso specifico. Nel caso in esame, trattandosi di
locazione abitativa, è opportuno che vengano indicati entrambi i
locatori-comproprietari se intendono entrambi assoggettare il contratto a
regime di cedolare secca (Circolare n. 26 del 01.06.2011 punto 4.3).
In
caso di tassazione ordinaria, ai sensi degli artt. 1102 e 1105 c.c.
ogni comproprietario ha la gestione piena della intera cosa comune ed è
opportuna la sottoscrizione del contratto da parte di entrambi i
comproprietari solo se c'è motivo di dubitare del consenso alla
locazione di uno di loro.
"In relazione agli immobili oggetto di
comunione, il principio della concorrenza, in difetto di prova
contraria, di pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari
sulla base della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso
degli altri, comporta che il contratto di locazione può essere stipulato
da un singolo condomino e, inoltre, che ad agire per il rilascio del
bene comune è legittimato anche un condomino diverso da colui che ha
assunto la veste di locatore del!'immobile, e che non sussiste di norma
la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri condomini. Peraltro, la legittimazione del singolo condomino,
comproprietario del bene locato, viene meno nel caso in cui risulti
l'espressa e non superabile volontà contraria degli altri
comproprietari, poiché in tal caso viene a cadere il presunto consenso
della maggioranza."
(Cassazione civile , sez. III, 11 maggio 2005, n. 9879)